Regesto
Art. 66 cpv. 5 LEF.
Anche il termine per presentare reclamo dev'essere prorogato, a seconda delle circostanze, al debitore domiciliato all'estero. Un reclamo di per sé tardivo va considerato come tempestivo se è stato presentato dal debitore entro il termine che gli sarebbe dovuto essere impartito sin dall'inizio.