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Regesto a
Art. 82 lett. a e art. 89 cpv. 1 LTF ; legittimazione a ricorrere.
Il perito incaricato dalla Corte cantonale, al quale sono stati ridotti gli onorari con la decisione di merito, è legittimato ad interporre ricorso in materia di diritto pubblico (consid. 1.1 e 1.3).
Regesto b
Art. 29 cpv. 2 Cost.
Diritto di essere sentito nell'ambito della fissazione degli onorari di un perito giudiziario (consid. 2).
Regesto c
Art. 9 Cost.; art. 364 e 398 CO ; § 9 dell'ordinanza sulle indennità assegnate dalle giurisdizioni superiori del Canton Zurigo.
Riduzione degli onorari di un perito giudiziario (consid. 3 e 4).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 82 lett. a e