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Regesto

Art. 16 cpv. 1 e 2, art. 20 cpv. 1 LAM (nella sua versione valida fino al 31 dicembre 2002): Autorizzazione per cura a domicilio ed economicità del trattamento.
L'autorizzazione a effettuare una cura a domicilio (art. 20 cpv. 1 LAM) è subordinata alla realizzazione delle condizioni di efficacia, appropriatezza ed economicità di cui all'art. 16 cpv. 1 e 2 LAM. (consid. 5.2.1 e 5.2.2)
Indicazioni per statuire sull'economicità della cura a domicilio quando quest'ultima risulta altrettanto o maggiormente efficace ed appropriata rispetto al trattamento in una casa di cura. (consid. 6.5-6.5.5)

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referenza

Articolo: art. 20 cpv. 1 LAM, art. 16 cpv. 1 e 2 LAM