Regesto
Art. 129 CP. Esposizione a pericolo della vita altrui.
1. Si rende colpevole di questo reato chi, consapevolmente, tiene un'arma da fuoco, immobile o in movimento, in maniera tale che un proiettile, che ne parta inopinatamente, possa finire in prossimità di una persona (consid. 3).
2. È sufficiente che l'esposizione a pericolo della vita altrui siasi adempiuta e ch'essa abbia comportato la morte in seguito ad un'azione o ad un avvenimento che è in diretta connessione con essa, perchè sia applicabile la pena aggravata prevista dal terzo capoverso della norma (consid. 4).