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Regesto
Art. 121 LD; art. 138 cpv. 2 OLD
La costituzione di un diritto di pegno per garantire crediti di diritto civile non può impedire che l'oggetto del pegno sia sequestrato quale pegno doganale. Il creditore pignoratizio può salvaguardare i suoi diritti nella procedura di realizzazione del pegno (art. 122 cpv. 3 LD).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 121 LD, art. 138 cpv. 2 OLD, art. 122 cpv. 3 LD