Regesto
Art. 68 n. 2 CP. Pena complementare.
1. Ove il secondo giudice ritenga che il primo non avrebbe inflitto al condannato una pena più elevata se gli fossero stati noti tutti i reati commessi anteriormente al primo giudizio, egli può rinunciare ad infliggere una pena complementare e limitarsi a pronunciare una pena per i soli reati commessi dopo il primo giudizio.
2. L'art. 68 n. 2 CP non attribuisce al condannato alcun diritto d'essere punito con una pena unica o d'essere giudicato da un solo e medesimo giudice.