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Regesto
Diritto a un tribunale fondato sulla legge; composizione del collegio giudicante; art. 30 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU.
Sotto il profilo del tribunale fondato sulla legge, l'art. 30 cpv. 1 Cost. e l'art. 6 n. 1 CEDU impongono un organo giurisdizionale, indipendente e imparziale che si pronunci sulle controversie sulla base del diritto e nell'ambito di una procedura prevista dalla legge con le garanzie di uno Stato di diritto. Il diritto a una composizione corretta del tribunale non esclude un certo margine di apprezzamento nella costituzione del collegio giudicante, nella misura in cui essa è disciplinata dalla legge e poggia in ogni singolo caso su criteri prestabiliti e oggettivi, ovvero razionali, volti a evadere la vertenza in modo appropriato e in un termine ragionevole. La regolamentazione sulla costituzione del collegio giudicante del Tribunale federale prevista dall'art. 32 LTF e dall' art. 40 cpv. 2-5 RTF è compatibile con l'art. 30 cpv. 1 Cost. e con l'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 2).
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tedesco
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referenza
Articolo:
art. 30 cpv. 1 Cost.,
art. 6 n. 1 CEDU,
art. 32 LTF,