Regesto
Responsabilità per danno da prodotti; danno in causa (art. 1 LRDP); prova di un difetto di fabbricazione (art. 4 cpv. 1 LRDP); eccezione alla responsabilità risultante dall'art. 5 cpv. 1 lett. e LRDP.
Colui a cui è stata impiantata una protesi d'anca può reclamare la riparazione del danno risultante dalle lesioni corporali causate dalla protesi difettosa senza che sia necessario domandarsi se l'impianto sia una cosa destinata all'uso privato del paziente (consid. 2).
Il leso deve provare il difetto. Anche se talvolta non può essere esatta una prova rigorosa, l'onere della prova non viene capovolto. Il leso non può quindi rimproverare al produttore di non aver dimostrato le sue procedure di fabbricazione, quando lui stesso non è stato in grado di provare un difetto di fabbricazione perché non ha prodotto la protesi litigiosa (consid. 3).
La responsabilità per danno da prodotti non copre i rischi dello sviluppo, e cioè i rischi imprevedibili, non identificabili quando il prodotto viene messo in circolazione tenuto conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche (consid. 4).