Regesto
Estradizione; autorità di cosa giudicata; alibi; litispendenza, ne bis in idem; ordine pubblico internazionale.
1. Possibilità per uno Stato, la cui domanda d'estradizione sia stata respinta, di presentare una nuova domanda avente lo stesso oggetto, adducendo un fatto nuovo (consid. 4).
2. Nozione di alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP (consid. 5b).
3. Censura fondata sulla litispendenza e sul principio ne bis in idem: obbligo per la Svizzera di accordare l'estradizione ove i requisiti convenzionali siano adempiuti e l'ordine pubblico internazionale non sia d'ostacolo all'accoglimento della domanda (consid. 6).
4. Ordine pubblico internazionale: esso non si oppone più all'estradizione all'Argentina delle persone perseguite (consid. 7).