Regesto
Art. 397 CP.
Se il giudice incaricato della revisione pronuncia una pena nella nuova sentenza sul merito, il diritto federale non si oppone che, per apprezzare la vita anteriore e le condizioni personali dell'autore (art. 63 e art. 41, num. 1, CP), si tenga conto anche di circostanze verificatesi dopo la prima sentenza.