Regesto
Art. 6 n. 1 CEDU. Controllo giudiziario di decisioni dell'autorità amministrativa in materia di adozione.
Il controllo finale di una decisione con cui è respinta una domanda di adozione, effettuato dal Tribunale federale quale prima ed unica istanza giudiziaria, adempie le condizioni poste dall'art. 6 n. 1 CEDU, quale interpretato dalla Svizzera con la sua dichiarazione relativa a tale disposizione.