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Regesto
Nozione di vittima ai sensi dell'art. 116 cpv. 1 CPP e dell'art. 1 LAV (consid. 2.3.2). Per essere riconosciuto danneggiato giusta l'art. 115 cpv. 1 CPP rispettivamente vittima secondo l'art. 116 cpv. 1 CPP nel procedimento penale, è sufficiente rendere verosimile una lesione ai sensi delle citate disposizioni (consid. 2.3.3). L'art. 30 cpv. 3 LAV entra in considerazione anche ove il reato ascritto non possa essere provato nel procedimento dinanzi al tribunale di primo grado. In caso di proscioglimento non è dunque ammissibile esigere dalla vittima, non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, il rimborso dei costi del gratuito patrocinio per la procedura istruttoria e di prima istanza (consid. 2.3.4). Diverso è invece il discorso per i costi del gratuito patrocinio afferenti la procedura di ricorso, quando il proscioglimento già pronunciato in prima istanza è confermato anche nel procedimento di appello ed è infine cresciuto in giudicato. In questa costellazione, nella procedura ricorsuale, l'obbligo di rimborso dei costi del gratuito patrocinio sancito dall'art. 138 cpv. 1 unitamente all'art. 135 cpv. 4 lett. a CPP prevale sull'art. 30 cpv. 3 LAV (consid. 2.3.5).
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