Regesto
Art. 4 Cost.; assistenza giudiziaria gratuita.
Costituisce arbitrio pretendere che un decreto di stralcio, pronunciato da un giudice in seguito ad una dichiarazione dell'interessato relativa al ritiro della propria domanda di assistenza giudiziaria, non possa essere impugnato per vizio della volontà mediante un rimedio di diritto, bensì soltanto mediante un'azione da proporsi in una nuova causa indipendente (consid. 1).
In un apprezzamento erroneo delle probabilità di successo di un processo non è ravvisabile un errore essenziale, ossia giuridicamente rilevante (consid. 2).