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Regesto
1. Art. 77 cpv. 2 LEspr. Riguardo alle conclusioni, tale disposizione è una semplice prescrizione d'ordine (consid. 1).
2. Art. 3, 12 e 13 LEspr . e 50 LIE. Sotto reserva di una richiesta di ampliamento, gli organi incaricati della stima possono tener conto soltanto di quel diritto la cui espropriazione è stata autorizzata dalla autorità competente (consid. 2 e 3).
3. Art. 30, 34 e 36 LEspr . La richiesta d'ampliamento dell'espropriazione deve essere formulata entro il termine legale in un modo chiaro e preciso (consid. 4).
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regesto:
tedesco
francese
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Articolo:
Art. 77 cpv. 2 LEspr,