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Regesto

Attestato di carenza di beni (art. 149 LEF):
Esso certifica che tutti i beni del debitore sottoposti all'esecuzione forzata dalle autorità svizzere non sono bastati per tacitare il creditore.
Di conseguenza, nessun attestato di carenza di beni può essere rilasciato in una procedura di pignoramento effettuata al foro speciale del sequestro (art. 52 LEF), che concerna solo gli oggetti sequestrati ad indicazione del creditore e che pertanto non può indurre l'ufficio alla ricerca di altri beni da pignorare nè, particolarmente, a effettuare un pignoramento complementare.
(Conferma della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: art. 149 LEF, art. 52 LEF