Regesto
Art. 28 cpv. 2 LCA; aggravamento essenziale del rischio per un cambiamento di professione.
Nell'assicurazione contro gli infortuni, un cambiamento di professione cagiona unicamente un aggravamento del rischio se la nuova professione espone l'assicurato a pericoli più gravi o frequenti rispetto a quella precedente (consid. 3a).
Un fatto è importante per la valutazione del rischio se si deve ragionevolmente ammettere che l'assicuratore, ove avesse avuto conoscenza delle nuove circostanze, avrebbe rifiutato di mantenere il contratto o l'avrebbe mantenuto a condizioni più restrittive o più onerose (consid. 3b/aa).
L'art. 28 cpv. 2 in fine LCA significa che l'aggravamento del rischio deve concernere un fatto su cui l'assicuratore aveva posto per iscritto al momento della stipulazione del contratto domande precise non equivoche; esso non richiede per contro che lo stipulante abbia emesso una garanzia sull'evoluzione di questo fatto (consid. 3b/bb).