Regesto
Conferma della giurisprudenza secondo la quale il tribunale competente in materia di previdenza professionale ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP non è autorizzato a rinviare gli atti all'istituto di previdenza per nuovi accertamenti e nuova decisione.
È conforme al diritto federale la pronuncia del competente tribunale cantonale in materia di previdenza professionale accertante, come richiesto dalla persona assicurata in sede di petizione, un diritto a prestazioni soltanto in via di principio.