Regesto
Art. 8 cpv. 2, art. 18 e 70 cpv. 2 Cost. : Traduzione del rapporto peritale di un centro medico d'accertamento dell'AI nella lingua ufficiale del cantone.
Sotto il profilo della territorialità della lingua (art. 70 cpv. 2 Cost.), è del tutto ammissibile che l'autorità giudiziaria cantonale di ricorso esiga dall'ufficio AI una traduzione di un rapporto peritale di un centro medico d'accertamento (redatto nella fattispecie in italiano) nella lingua ufficiale del cantone (in concreto il francese).