Regesto
Esecuzione contro un comune.
Sospensione temporanea d'una siffatta esecuzione da parte dell'autorità cantonale di vigilanza, giusta l'art. 6 cpv. 1 della legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale.
Il creditore procedente può ricorrere in ogni tempo al Tribunale federale, giusta l'art. 6 cpv. 2 della citata legge, se intende far valere che il provvedimento preso non è (o non è più) adatto alle circostanze.