Regesto
1. Art. 285, 286 CP . La semplice disobbedienza all'ordine di un gendarme non è punibile a norma di questi disposti (consid. 2).
2. Art. 335 cifra 1 CP. I cantoni hanno la facoltà di punire come contravvenzione la disobbedienza agli ordini della polizia (consid. 3).