Regesto
Art. 752 CO; responsabilità per il prospetto; nesso di causalità.
Dovendosi dimostrare l'esistenza del nesso di causalità naturale rispettivamente ipotetico, il grado della prova richiesta è, di principio, quello della verosimiglianza preponderante. Anche nell'ambito della responsabilità per il prospetto l'attore, il quale pretende che indicazioni erronee contenute nel prospetto di emissione sarebbero state causali per la sua decisione di acquisto e per il danno subito in questo contesto, non è tenuto a fornire la prova piena del corso degli eventi da lui asserito, bensì solamente la prova della verosimiglianza preponderante (consid. 3).