Regesto
Art. 24 cpv. 3 CO.
Questa disposizione concerne unicamente gli errori di calcolo che si appalesano nelle dichiarazioni di volontà concordi delle parti (consid. 1).
La culpa in contrahendo presuppone che una parte nasconda all'altra qualche cosa che questa non conosceva e che non era tenuta di conoscere (consid. 2).