Regesto
Art. 334 cpv. 2 CO, tempo di prova.
La limitazione del tempo di prova a non piu di tre mesi, secondo l'art. 334 cpv. 2 CO, si applica a tutti i contratti di lavoro, siano essi di durata determinata o indeterminata (consid. 1).
Il lavoratore non abusa del proprio diritto se invoca la nullità del prolungamento da lui accettato del tempo di prova (consid. 2b).