Regesto
Art. 24 LF 3 ottobre 1951 sui prodotti stupefacenti.
1. L'arrichimento illecito, che deve essere restituito allo Stato, corrisponde al vantaggio economico che l'autore ha conseguito mediante il reato (consid. 1 a 3).
2. La data determinante per fissarne l'ammontare è quella dell'infrazione e non quella del giudizio (consid. 4).