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Regesto
Art. 39 cpv. 2, art. 49 LPP ; art. 5 cpv. 1 lett. b, art. 18 LFLP ; art. 125 n. 2 CO: Pagamento in contanti e divieto di compensare crediti.
- Nella misura in cui la prestazione di libero passaggio pagata in contanti è destinata a salvaguardare nella previdenza professionale obbligatoria l'avere di vecchiaia, è contrario all'art. 39 cpv. 2 LPP compensare tale prestazione con crediti ceduti dal datore di lavoro all'istituto previdenziale.
- In quanto concerne la previdenza più estesa, tale compensazione non è possibile, in particolare in ragione della nozione legale del pagamento in contanti secondo l'art. 5 cpv. 1 LFLP, la cui specifica natura esige che esso sia eseguito effettivamente nelle mani del creditore.
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 39 cpv. 2,