; qualità di accusatore privato di una persona giuridica (in seguito a successione in diritto dopo fusione).
Il successore in diritto di una persona fisica o giuridica danneggiata dev'essere considerato quale danneggiato
indiretto, che di massima, riservati i casi eccezionali dell'
art. 121 cpv. 1 e 2 CPP, non può costituirsi quale accusatore privato nel procedimento penale. In particolare, la successione universale del diritto privato sullla base dell'
art. 22 cpv. 1 LFus non comporta (di per sé) l'acquisizione della qualità di parte della società assuntrice nel procedimento penale. Interpretazione dell'
art. 121 CPP (letterale, sistematica, storica, teleologica). L'
art. 121 cpv. 1 CPP è applicabile soltanto alle persone
fisiche. Il privilegio dei parenti stretti di un danneggiato deceduto, cui tende il legislatore (quali successori in diritto dell'accusatore privato in merito all'azione penale e civile), è oggettivamente giustificato con riguardo alla vicinanza affettiva e alla solidarietà reciproca fondate su legami di parentela rispettivamente di un'unione di fatto, tra le persone naturali. Il cpv. 1 non implica quindi una scioccante disparità di trattamento tra persone fisiche e giuridiche. Con l'
art. 121 cpv. 2 CPP, il legislatore ha previsto una seconda eccezione al principio secondo cui i successori in diritto (quali semplici danneggiati indiretti) non hanno qualità di parte nel processo penale, segnatamente (limitatamente ai diritti procedurali per far valere adesivamente l'azione civile) per persone fisiche e giuridiche, che,
per legge, succedono nei diritti della persona danneggiata per cessione legale rispettivamente surrogazione. Per pretese civili, acquisite
contrattualmente (in particolare sulla base di un contratto di fusione), il cpv. 2 non prevede per contro nessuna (ulteriore) eccezione. Negazione di una lacuna legislativa (consid. 4).