Regesto
Art. 270 cpv. 1 PP, art. 8 cpv. 1 lett. c LAV. Legittimazione della vittima a presentare ricorso per cassazione.
La vittima può, indipendentemente dalle condizioni poste dall'art. 270 cpv. 1 PP o dall'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV, proporre ricorso per cassazione contro la violazione dei diritti che le sono garantiti dalla LAV, come ad esempio quello di ottenere una decisione giudiziaria (consid. 1).
Art. 8 cpv. 1 lett. b, art. 9 cpv. 4 LAV . Diritti della vittima nel quadro di procedure dirette contro fanciulli e adolescenti; competenza dei cantoni a emanare disposizioni divergenti.
Il diritto della vittima, sancito dall'art. 8 cpv. 1 lett. b LAV, di ottenere una decisione giudiziaria in merito al rifiuto di aprire il procedimento o alla desistenza non può essere limitato o soppresso in caso di procedure dirette contro fanciulli o adolescenti (consid. 4).