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Regesto
- Competenza degli assicuratori in caso di infortuni non professionali:
l'art. 77 cpv. 2 LAINF non contiene al riguardo regole limitative. Rientra nelle competenze del Consiglio federale, giusta l'art. 77 cpv. 3 lett. b LAINF, di disciplinare l'obbligo di prestare e la collaborazione degli assicuratori qualora si verifichi un nuovo infortunio, e questo non solo per i casi speciali menzionati nella legge, ma in modo generale. In questa misura, l' art. 100 cpv. 1 e 2 OAINF è conforme alla legge (consid. 5b).
- Messi a confronto, i due capoversi dell'art. 100 OAINF configurano l'uno la regola di base (cpv. 1), l'altro la norma speciale (cpv. 2). L'esigenza "e ancora assicurato" posta al capoverso 1 non si riferisce alla qualità di assicurato esistente fino allora presso l'ultimo assicuratore infortuni, bensì a quella, generale, di assicurato fondata su eventuali rapporti d'affiliazione ad un altro assicuratore (consid. 5c).
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