Regesto
Art. 736 cpv. 1 CC; cancellazione di una servitù di passo per veicoli il cui esercizio è divenuto impossibile.
Una servitù che ha perso ogni interesse per il fondo dominante può essere cancellata. L'interesse si definisce conformemente al principio dell'identità della servitù, secondo il quale essa non può essere mantenuta per un altro scopo che quello per cui è stata costituita (consid. 2a).
L'impossibilità di esercitare una servitù comporta la perdita di ogni interesse per il fondo dominante. Ciò è il caso quando risulta che un diritto di passo che grava differenti particelle situate una dopo l'altra non esiste, in realtà, su una di esse (consid. 3).