Regesto
Art. 81 cp. 3 LEF. Quando esistano trattati internazionali sull'esecuzione di decisioni giudiziarie occorre decidere nella procedura di rigetto dell'opposizione se la sentenza emanata da un tribunale estero e concernente il pagamento di una somma in denaro o la fornitura di garanzie debba essere ammessa all'esecuzione.
Art. 1 della Convenzione d'esecuzione del 2 novembre 1929 con la Germania. L'ordine d'esecuzione nel senso dei § § 699 e 700 del CPC germanico può essere eseguito in Svizzera.