Regesto
Art. 216 cp. 2 CO.
Chi dà mandato a una persona di acquistare un immobile da un terzo e si fa cedere dal mandatario un diritto die compera del fondo, è tenuto a far costatare mediante atto pubblico soltanto questo diritto e il prezzo convenuto per l'immobile, non però il mandato e la relativa rimunerazione.