Regesto
Art. 185 n. 4 CP; presa d'ostaggio; attenuazione della pena a favore dell'autore che abbia lasciata libera la vittima.
Tale attenuazione della pena non è riservata solo a chi abbia rinunciato spontaneamente alla coazione; la sua applicazione è tuttavia esclusa allorquando l'autore abbia liberato l'ostaggio perché non è più interessato a protrarre la coazione (consid. 2).