Regesto
Art. 30 cpv. 1 CC. Cambiamento di nome di una donna straniera divorziata domiciliata in Svizzera.
Il governo del cantone di domicilio di uno straniero è competente ad autorizzare un cambiamento di nome in applicazione del diritto svizzero, senza doversi preoccupare di sapere se la sua decisione sarà riconosciuta nello Stato di cui il richiedente è cittadino.