Regesto
Convenzione di Lugano (CL): esame della competenza dei giudici dello Stato d'origine da parte dei giudici dello Stato richiesto. Domanda giudiziale ai sensi dell'art. 27 n. 2 CL.
Qualora un'azione giudiziaria sia stata proposta anteriormente all'entrata in vigore della Convenzione di Lugano nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, ma la decisione resa solo successivamente, le autorità dello Stato richiesto possono - in deroga al principio stabilito all'art. 28 cpv. 4 CL - procedere al controllo della competenza (art. 54 cpv. 2 CL; consid. 2). In una simile circostanza non può essere dichiarata esecutiva una sentenza che non contiene l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto (consid. 4).
Un decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid) a norma dei §§ 688 segg. del codice di procedura civile tedesco, contro il quale la controparte ha fatto opposizione, non costituisce una domanda giudiziale ai sensi dell'art. 27 n. 2 CL per il susseguente procedimento contenzioso (consid. 3).