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Regesto
Art. 43 cpv. 1 LPGA; art. 59 cpv. 3 LAI e art. 69 cpv. 2 OAI; perizia psichiatrica.
È di principio escluso ricorrere ai familiari per la traduzione dell'anamnesi psichiatrica. Conseguenze di questo principio per l'istruzione probatoria (consid. 3.2 e 3.3). Applicazione nella fattispecie (consid. 3.4).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 43 cpv. 1 LPGA, art. 59 cpv. 3 LAI, art. 69 cpv. 2 OAI